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07/10/2008

Mi pensi... ma quanto mi pensi????

588200432.jpgIl nostro caro Brunetta si è ricordato dei precari e gli ha risolto il problema: eliminandoli.

Ecco a voi l'emendamento pesentato in collaborazione con l'atro caro amico, ora Ministro del Lavoro, Sacconi. A fianco vi proponiamo alcuni vecchi ma utili rimedi.

DISEGNO DI LEGGE: 1441-quater (Fase iter Camera: 1^ lettura)

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dall’Assemblea il 5 agosto 2008)

Testo dell’EMENDAMENTO “annulla stabilizzazioni” nella P.A.:

A.C. 1441-quater  -  Emendamento del Governo all’Art.37

Dopo l’ART.37 è inserito il seguente:  “Art. 37-bis”
(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

1.     Le risorse finanziarie di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e quelle destinate alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono riferite esclusivamente alle procedure di reclutamento di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alle eventuali progressioni verticali del personale fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2.     Alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.     Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4.     Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell’ attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5.     Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’ art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6.     Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

Commi abrogati dall’emendamento (articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 2007)

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche  amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.

419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione.

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
    a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;
    b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.

Commi abrogati dall’emendamento (art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge Finanziaria 2008)

90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e' comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi
di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche´ il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli
enti di ricerca.

95. Anche per le finalita' indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori  ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche´ le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008

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